Testo completo della notizia
IL SINDACO
RILEVATO che nel periodo di carnevale, ed in particolare in occasione della relativa manifestazione pubblica
consistente nella sfilata in maschera di carri allegorici per le vie cittadine, si sono verificati negli anni scorsi
episodi di uso incontrollato di bombolette spray atte a spruzzare sostanze schiumogene o di altra
consistenza, che possono determinare conseguenze negative sull’incolumità pubblica, in particolare danni
alla respirazione ed alla funzione visiva delle persone anche di livello grave;
RITENUTO opportuno ed urgente, adottare un provvedimento atto a prevenire a tutela della pubblica
incolumità e dell’integrità fisica delle persone dei fatti sopra evidenziati, vietando per il periodo dal 15 al 17
febbraio 2026, l’uso dei sopradescritti prodotti, da parte di chiunque, nelle aree pubbliche e nei luoghi
aperti al pubblico;
VISTO l’art 54 del D.L. vo del 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 6 del D.L. vo del 23.05.2008 n.
92 convertito con modificazione in legge il 24.07.2008 n. 125 in tema di provvedimenti del Sindaco, anche
con tingibili ed urgenti, da emanare al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e
la sicurezza urbana;
VERIFICATA l’urgenza e l’indifferibilità a provvedere con tempestività per la tutela dell’interesse della
collettività;
SENTITO il parere della Polizia Locale;
ORDINA
Per le ragioni di incolumità pubblica di cui in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate, per il
periodo dal giorno 15 al 17 febbraio 2026,
1. È vietato su tutto il territorio comunale, sia negli esercizi commerciali in sede fissa che su area
pubblica, la vendita di coriandoli in materiale plastico, bombolette schiumogene e spray e di altri
prodotti similari, atti all’imbrattamento di persone e cose;
2. È parimenti vietato detenere ed utilizzare nelle aree pubbliche e nei luoghi aperti al pubblico,
coriandoli in materiale plastico, bombolette schiumogene a spray e di altri prodotti similari atti
all’imbrattamento di persone e cose.
In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi
dell’art. 13 della legge 20.11.1981 e s.m.i. al fine del provvedimento di confisca.
Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni di cui sopra è prevista la sanzione pecuniaria
amministrativa da € 25,00 a € 500,00